Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/2005

Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/2005
Data di deposito
28 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:57

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29194

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Poiché dalle ordinanze di rimessione emerge che la richiesta di giudizio abbreviato è stata respinta in quanto il difensore dell’imputato irreperibile era privo della procura speciale prevista dall’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., le questioni sono prive di rilevanza, avendo il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate dal giudice dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/2002, 215/2003 e 213/2004.

Massima n. 29195

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale. Premesso che la richiesta del rito abbreviato - giudizio che consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti - così come quella di patteggiamento, rientra tra gli atti così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva all’imputato, in quanto determinano una non reversibile disposizione di diritti fondamentali e che, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari e, dall’altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la configurazione di rito ‘a prova contratta’, non è privo di ragionevolezza che il legislatore, nel modificare l’istituto del giudizio abbreviato, abbia mantenuto la precedente disciplina secondo cui l’imputato deve manifestare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, la volontà di accedere a tale rito. - Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato dopo le modificazioni introdotte dalla legge n. 469 del 1999, v. la citata sentenza n. 115/2001 e la citata ordinanza n. 182/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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