Corte costituzionale
Ordinanza n. 482/2005
Corte cost., ord. 29 dicembre 2005, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 482/2005
- Data di deposito
- 29 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:482
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 9, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 30063
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione. - L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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