Corte costituzionale
Ordinanza n. 453/2005
Corte cost., ord. 15 dicembre 2005, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 453/2005
- Data di deposito
- 15 dicembre 2005
- Data di decisione
- 12 dicembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:453
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30018
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.
Massima n. 30019
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale (riferita all'intero patrimonio del «de cuius») con l'imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari). La rilevanza della questione nei giudizi principali è solo genericamente affermata dal remittente ed è omessa una specifica motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nei giudizi «a quibus», che sarebbe stata tanto più necessaria dal momento che i giudizi principali non riguardano l'imposta sulle singole quote ereditarie, prevista dal citato comma 2 a carico esclusivamente dei cosiddetti eredi o legatari “indiretti”, ma hanno ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione della sola imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, prevista dal comma 1 dell'indicato art. 7, ed appunto emessi – nella specie – nei confronti degli eredi cosiddetti “diretti” del defunto.
Massima n. 30020
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe, a causa della progressività delle aliquote di imposizione sull'asse globale ereditario, un carico fiscale differente, a parità di valore del lascito ereditario, a seconda che dei beni ereditari beneficino «uno o più soggetti». Analoghe questioni sono state già dichiarate non fondate sulla base del rilievo che l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario colpisce l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza agli aventi causa «uti singuli», in quanto si collega direttamente con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, sicché non può ravvisarsi violazione del principio di capacità contributiva nell'applicazione dell'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, perché questa ha carattere reale ed in tale tipo di imposta «la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene»; e tale soluzione va confermata anche con riferimento alla disciplina dell’imposta sulle successioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale continua ad articolarsi (con diversità di presupposto e di base imponibile) in una imposizione di carattere prevalentemente patrimoniale e reale, gravante su tutti i successori ed incidente sull'asse ereditario globale, ed in una imposizione delle quote ereditarie e dei legati, gravante soltanto sui successori cosiddetti “indiretti” ed incidente sul singolo trasferimento (od incremento) di ricchezza in favore di ciascun beneficiario, con la precisazione che non irragionevolmente né arbitrariamente il legislatore ha assunto, nella sua discrezionalità, il complessivo patrimonio ereditario quale base di commisurazione dell'imposta progressiva da ripartire fra i beneficiari, avendo come fine il perseguimento, in occasione delle vicende traslative «mortis causa», di politiche redistributive non sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nei limiti della manifesta arbitrarietà o irrazionalità (nella specie non sussistente), e che non è contrario al principio generale di cui all'art. 53, secondo comma, Cost. che un'imposta reale possa essere anche progressiva in funzione del solo valore dell'asse globale, mentre la lamentata ingiustificata disparità di trattamento fiscale di lasciti ereditari di identico valore, non sussiste giacché la tassazione di tali lasciti avviene commisurando l'aliquota progressiva ad assi di diversa entità e, pertanto, riguarda situazioni non omogenee e tra loro non comparabili. - Sull’oggetto della imposta sulle successioni, che si collega direttamente al patrimonio ereditario unitariamente considerato, v. le citate sentenze n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, nonché le ordinanze n. 170 e n. 172 del 1988, n. 222 del 1989, n. 211 del 1990, n. 179 del 1992 e n. 353 del 1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 346 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza datata 11 marzo 2004, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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