Corte costituzionale
Ordinanza n. 423/2005
Corte cost., ord. 14 novembre 2005, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 423/2005
- Data di deposito
- 14 novembre 2005
- Data di decisione
- 9 novembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29954
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), sollevata – in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione – dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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