Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/2005

Corte cost., ord. 14 novembre 2005, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
423/2005
Data di deposito
14 novembre 2005
Data di decisione
9 novembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:423

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 15-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 1, decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29954

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata v., da ultimo, ord. n. 312 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), sollevata – in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione – dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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