Corte costituzionale
Ordinanza n. 422/2005
Corte cost., ord. 14 novembre 2005, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 422/2005
- Data di deposito
- 14 novembre 2005
- Data di decisione
- 9 novembre 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29953
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Successivamente all’ordinanza di rimessione, infatti, il legislatore statale, con l’art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, ha modificato il contenuto dell’art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, eliminando il carattere di irreversibilità che connotava, in origine, la scelta in favore del rapporto esclusivo compiuta dai dirigenti sanitari, mentre una scelta diametralmente opposta è stata compiuta dal legislatore regionale con l’art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 e con l’art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, secondo cui “gli incarichi di direzione di struttura … del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti … in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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