Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/2005

Corte cost., ord. 3 novembre 2005, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
415/2005
Data di deposito
3 novembre 2005
Data di decisione
24 ottobre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:415

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29940

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento penale davanti al giudice di pace - dell'art. 15 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - Su analoghe questioni, concernenti il procedimento davanti al giudice di pace, v. citate ordinanze n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze