Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/2005
Corte cost., ord. 3 novembre 2005, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/2005
- Data di deposito
- 3 novembre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29940
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento penale davanti al giudice di pace - dell'art. 15 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale. - Su analoghe questioni, concernenti il procedimento davanti al giudice di pace, v. citate ordinanze n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze