Corte costituzionale
Ordinanza n. 403/2005
Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 403/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, (disegno di legge n. 792), delibera legislativa Regione Siciliana del 22 febbraio 2005
- art. 12, (disegno di legge n. 792), delibera legislativa Regione Siciliana del 22 febbraio 2005
- art. 10, (disegno di legge n. 792), delibera legislativa Regione Siciliana del 22 febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 29921
È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall' Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005, recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”: l’art. 10 consentirebbe la contestuale titolarità ed esercizio, in capo al medesimo soggetto, della carica di direttore generale di una Azienda USL operante nel territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente; l’art. 11 estende al coniuge convivente l'indennità prevista a favore dei talassemici, in caso di morte del beneficiario; l’art. 12 prevede la corresponsione dell’indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a “diversi chilometri” da quella di residenza. Essendo stata la delibera legislativa promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Cessazione della materia del contendere a seguito di promulgazione parziale di legge della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate: sent. n. 351 del 2003, nonché ordd. n. 32 e n. 131 del 2004; ordd. n. 169 e n. 293 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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