Corte costituzionale
Ordinanza n. 381/2005
Corte cost., ord. 7 ottobre 2005, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 381/2005
- Data di deposito
- 7 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:381
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 27, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 25, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 27, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29804
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato 'ex' art. 21 del citato decreto legislativo possa “disporre”, in via residuale, l’imputazione coatta. Il giudice 'a quo', infatti, non ha utilizzato i poteri interpretativi che la legge gli riconosce in via esclusiva, poiché ha omesso di valutare le varie soluzioni che la giurisprudenza di legittimità ha prospettato in via interpretativa per far fronte all’asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento né ha tenuto in debito conto che la formulazione coatta dell’imputazione potrebbe trovare ingresso ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello stesso decreto legislativo.
Massima n. 29805
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, privando il pubblico ministero della possibilità di valutare i fatti e di verificarne la fondatezza e attribuendogli esclusivamente “il ruolo di formalizzare un’azione penale che ha nel ricorrente l’unico 'dominus', gli sottrae “l’effettivo esercizio dell’azione penale”. La disciplina censurata, infatti non sottrae al pubblico ministero “l’effettivo esercizio dell’azione penale”, poiché egli, pur senza svolgere direttamente alcuna indagine, è tenuto a formulare l’imputazione solo in presenza di una richiesta di citazione a giudizio della persona offesa ritenuta dallo stesso pubblico ministero, all’esito della verifica sui contenuti del ricorso, non inammissibile e non manifestamente infondata.
Massima n. 29806
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 112 della Costituzione, dell’art. 27, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui, prescrivendo la trascrizione dell’imputazione tra i requisiti del decreto previsti a pena di nullità, imporrebbe al giudice, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non ritenga di formulare l’imputazione, di trascrivere l’addebito contenuto nel ricorso. Il rimettente, infatti, omette di prendere in esame altre possibili soluzioni che potrebbero essere prospettate alla luce di una interpretazione sistematica della disciplina davanti al giudice di pace.
Massima n. 29807
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2000, n. 274, poiché il rimettente non descrive la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati ed alla non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vicenza con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Marsiconuovo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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