Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:377
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29792
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato – l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto. La questione è stata, infatti, sollevata nel corso di un giudizio direttissimo, dopo che il giudice remittente aveva già provveduto alla convalida dell’arresto dell’imputato e, pertanto, in un momento in cui egli aveva esaurito la propria cognizione al riguardo. - V., citata, ord. n. 405 del 2005.
Massima n. 29793
E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato – un sostanziale automatismo nel rilascio del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto. La questione è stata, infatti, sollevata nel corso di un giudizio direttissimo, dopo che il giudice remittente aveva già provveduto al rilascio del nulla osta e, pertanto, in un momento in cui egli aveva esaurito la propria cognizione al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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