Corte costituzionale

Ordinanza n. 350/2005

Corte cost., ord. 29 luglio 2005, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
350/2005
Data di deposito
29 luglio 2005
Data di decisione
15 luglio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:350

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29753

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice – che, per quanto riguarda, in particolare, i primi, non possono comunque superare, a norma dell’art. 82 dello stesso decreto, i valori medi delle tariffe professionali vigenti – siano ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili ed amministrativi. Premesso che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale), mentre risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari. - Sulla legittimità delle differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo, v. le citate ordinanze n. 317/2004; n. 500/2002; n. 429/1998. - Sulla diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale, v. la citata sentenza n. 165/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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