Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/2005

Corte cost., ord. 27 luglio 2005, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
340/2005
Data di deposito
27 luglio 2005
Data di decisione
14 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 9, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 9, comma 10, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 15, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29736

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia penale. Da un lato, infatti, le disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere esclusivamente sulle impugnazioni proposte dai contribuenti avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle loro istanze di rimborso dell’IVA; dall’altro, sul punto della rilevanza degli effetti penali della disciplina censurata, il giudice 'a quo' ha omesso di fornire qualsiasi motivazione al riguardo.

Massima n. 29737

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria. Il giudice 'a quo', infatti, muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che il perfezionamento del condono precluderebbe all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’IVA anche nella ipotesi in cui il rimborso si basi sulla fatturazione di operazioni inesistenti e l’importo dell’IVA non sia mai stato versato. Invero, dalla semplice lettura delle norme denunciate, dalla natura del condono, nonché dalla giurisprudenza di legittimità emerge un esito interpretativo diverso, vale a dire che le disposizioni censurate vanno intese nel senso che il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa al rimborso sia riscontrata fondata; non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti; mentre, infine, nell’ipotesi di operazioni inesistenti, le disposizioni censurate non impongono affatto all’erario di procedere al rimborso, nel casi di intervenuto condono fiscale, né inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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