Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/2005

Corte cost., ord. 26 luglio 2005, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
333/2005
Data di deposito
26 luglio 2005
Data di decisione
13 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:333

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29714

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Le ordinanze di rimessone, infatti, sono prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Massima n. 29715

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l’ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze nn. 56 e 11 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati, precisando che nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito “da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito” e che “l’udienza di comparizione, […] risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative”. - Prec. specifici ordinanze citate nn. 231/2003, 56 e 11/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Tropea con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Patti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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