Corte costituzionale
Ordinanza n. 333/2005
Corte cost., ord. 26 luglio 2005, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 333/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 35, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29714
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Le ordinanze di rimessone, infatti, sono prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Massima n. 29715
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l’avvertimento che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l’ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze nn. 56 e 11 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali evocati, precisando che nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito “da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito” e che “l’udienza di comparizione, […] risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative”. - Prec. specifici ordinanze citate nn. 231/2003, 56 e 11/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Tropea con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Patti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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