Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:318

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29690

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 Cost., dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». L’ordinanza di remissione è infatti priva di motivazione sulla rilevanza, non essendosi il giudice a quo pronunciato su questioni preliminari di merito, da esso stesso indicate, la cui decisione è atta a definire il giudizio principale indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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