Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/2005
Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, comma 1, come sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 1, lettera q), decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29690
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 Cost., dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193, secondo il quale, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, «il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza». L’ordinanza di remissione è infatti priva di motivazione sulla rilevanza, non essendosi il giudice a quo pronunciato su questioni preliminari di merito, da esso stesso indicate, la cui decisione è atta a definire il giudizio principale indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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