Corte costituzionale
Ordinanza n. 307/2005
Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 307/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:307
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29675
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, e 407, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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