Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/2005

Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, bis aggiunto, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 1, comma 2, legge n. 277 del 19 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29653

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui stabilisce che “il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa”. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha già avuto modo di affermare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata sia una risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e come siano pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. Nella specie, in materia di liberazione anticipata, tale modello processuale si giustifica alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dell’istituto, il quale si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto, traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime “alternativo” a quello carcerario. - Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. ordinanze citate n. 352/2003 e 321/2004. - In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, v. ordinanze citate n. 292/2004, nn. 257, 132, 131 e 32/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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