Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, bis aggiunto, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 1, comma 2, legge n. 277 del 19 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29653
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui stabilisce che “il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa”. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha già avuto modo di affermare come la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata sia una risposta ad esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e come siano pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. Nella specie, in materia di liberazione anticipata, tale modello processuale si giustifica alla luce delle peculiarità e delle particolari esigenze operative dell’istituto, il quale si differenzia, già sul piano strutturale, dal complesso delle misure alternative alla detenzione in senso stretto, traducendosi in una mera riduzione quantitativa della pena, finalizzata a “premiare” il condannato che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, cui non si accompagna alcun regime “alternativo” a quello carcerario. - Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. ordinanze citate n. 352/2003 e 321/2004. - In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, v. ordinanze citate n. 292/2004, nn. 257, 132, 131 e 32/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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