Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:251
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29489
E’ manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in riferimento all'art. 24, terzo comma, della Costituzione. Infatti, i provvedimenti di rimessione omettono di fornire qualsiasi descrizione in ordine alle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici 'a quibus', mentre, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nei casi di specie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, e, in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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