Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2005

Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, legge provincia Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991

Parametri

Massime

Massima n. 29488

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da più di venti anni, la possibilità di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice rimettente ha infatti omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalità, di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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