Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge provincia Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 1, primo protocollo addizionale, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 29488
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da più di venti anni, la possibilità di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice rimettente ha infatti omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalità, di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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