Corte costituzionale
Ordinanza n. 238/2005
Corte cost., ord. 16 giugno 2005, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 238/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 201, comma 1, bis lettera e), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 204-bis, comma 8, introdotti, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- art. 126, bis disposizione aggiunta, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29467
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e degli artt. «201-bis, lettera e)» (recte: art. 201, comma 1-bis, lettera e) e 204-bis, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (disposizione introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del più volte citato d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003), in base ai quali deve ritenersi non necessaria la contestazione immediata dell’infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità, per la quale è prevista la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, allorché gli agenti accertatori facciano uso di uno strumento automatico di rilevazione della velocità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Infatti, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra le altre, avverso una norma (il predetto art. 126-bis del codice della strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale. - V. sentenza n. 27/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Ficarolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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