Corte costituzionale
Ordinanza n. 236/2005
Corte cost., ord. 16 giugno 2005, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 236/2005
- Data di deposito
- 16 giugno 2005
- Data di decisione
- 8 giugno 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:236
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29463
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novità della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
Massima n. 29464
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dall'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento con il rito abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
Massima n. 29465
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, a seguito della contestazione di un fatto diverso o di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Infatti, la richiesta dell'attuale rimettente di trasmissione degli atti al pubblico ministero è comunque incongrua rispetto ad un sistema ora complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento. - V. sentenze n. 169/2003 e n. 54/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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