Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2005
Corte cost., ord. 8 giugno 2005, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- art. 207, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29447
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché del successivo articolo 207 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., in quanto precluderebbero, in assenza del versamento di cauzione, la tutela giurisdizionale per lo straniero che abbia contravvenuto a regole della circolazione stradale con veicolo immatricolato all'estero. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis sopra richiamato, affermando che l'imposizione dell'onere economico prevista da tale articolo finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». L'art. 207, comma 3, dello stesso codice non pone, d’altra parte, alcuna (ulteriore) preclusione d'ordine processuale, ma si limita a disporre che, «in mancanza del versamento della cauzione» (di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis), venga disposto «il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cesena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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