Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/2005
Corte cost., ord. 31 maggio 2005, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/2005
- Data di deposito
- 31 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:218
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29431
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per asserita mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità della violazione dell’obbligo del conducente di regolare la velocità nel caso dell’attraversamento del centro abitato. Infatti il legislatore senza esorbitare, nell'esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della ragionevolezza e senza lasciare all'arbitrio dell'agente accertatore dell'infrazione il compito di riempire il contenuto del precetto posto dalla disposizione impugnata, ha configurato la fattispecie sanzionatoria in esame in modo sufficientemente determinato, in quanto l'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza che ne circoscrivono i margini di applicazione. Sotto diverso profilo deve aggiungersi che il valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, trova fondamento nella tutela dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato. - Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citate ordinanza n. 504/1987 e sentenza n. 255/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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