Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/2005

Corte cost., ord. 31 maggio 2005, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
215/2005
Data di deposito
31 maggio 2005
Data di decisione
23 maggio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:215

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29427

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti, in relazione all’art. 24 Cost., il terzo che ritenga che da un giudizio 'inter alios' possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. Riguardo poi all'asserita lesione dell'art. 111 Cost., l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti, ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. Infine, con riferimento alla dedotta irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., deve ritenersi che siffatti rimedi non si sostituiscono ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline. - Sulla interpretazione della norma impugnata, v. citata sentenza della Corte di cassazione n. 4771/1999. - In tema di discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte, v. citate sentenza n. 180/2004 e ordinanza n. 265/2004. - L’ordinanza richiama il costante orientamento della Corte, secondo cui il 'simultaneus processus' non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, v. citate ordinanze n. 124/2005, n. 90/2002 e n. 398/2000.

Massima n. 29428

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis, cod. proc. civ. – una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione», ovvero «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti l'irrisolta formulazione alternativa (e non già subordinata) delle due diverse auspicate soluzioni riguardanti la medesima norma è prospettata con identici dubbi di costituzionalità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lodi, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis, cod. proc. civ. – una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione», ovvero «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione», sollevata, in riferimento ai predetti parametri, dal medesimo Tribunale, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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