Corte costituzionale
Ordinanza n. 188/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 188/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:188
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29389
E’ manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del 'petitum', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui – alla stregua della interpretazione ad esso data dal «diritto vivente» – non è prevista alcuna sanzione di natura processuale per la ipotesi in cui la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sia stata formulata, dal pubblico ministero, dopo lo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui il nominativo della persona, cui il reato è attribuito, è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, Cost., per la asserita violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevole durata del processo e del diritto dell’imputato ad essere tempestivamente informato dell’accusa. Infatti, il giudice rimettente – anziché individuare uno specifico quesito di costituzionalità, delineando con esattezza la pronuncia additiva sollecitata in riferimento alla norma o alle norme coinvolte nel dubbio di legittimità – si è limitato, tanto nella motivazione che nel dispositivo della ordinanza di rimessione, a devolvere a questa Corte sia la scelta del tipo di sanzione da configurare, in presenza del superamento del limite temporale stabilito dall'art. 459, comma 1, del codice di rito; sia la scelta dell'atto o degli atti su cui essa dovrebbe produrre effetti; sia, infine, la scelta delle conseguenze che, quale epilogo delle già indicate opzioni, dovrebbero scaturire sul piano processuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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