Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 63, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 64, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29388
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata per l’asserita violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale. Infatti, il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema 'in malam partem', non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. - Vedi, citate, sentenze n. 161/2004 e n. 49/2002, ordinanza n. 175/2001 e sentenza n. 30/2001, sentenza n. 508/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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