Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/2005
Corte cost., ord. 21 aprile 2005, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/2005
- Data di deposito
- 21 aprile 2005
- Data di decisione
- 7 aprile 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-ter, decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002
- legge n. 27 del 21 febbraio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29362
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nella parte in cui dispone l'abrogazione, con efficacia retroattiva (dal 1° gennaio 2003), dell'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, - il quale prevede la definizione agevolata dei versamenti relativi alla imposta sulle scommesse - anche per l'ipotesi in cui il contribuente abbia tempestivamente provveduto a perfezionare l'agevolazione prevista dalla norma abrogata, anteriormente all'abrogazione di questa, con riferimento agli artt. 3, 41, 53 e 97 della Costituzione, a causa dell’asserita irragionevolezza, nonché della lesione dei principi dell’affidamento e della libertà di impresa, dei principi in materia tributaria e di quelli di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Ed invero, il quadro normativo di settore è stato parzialmente modificato sia dall'art. 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed entrato in vigore il 26 novembre 2003 (successivamente, perciò, all'ordinanza di rimessione registrata al n. 323 del 2004), sia dall'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entrato in vigore l'11 gennaio 2004 (successivamente, perciò, ad entrambe le ordinanze di rimessione). Pertanto, in via del tutto preliminare ad ogni più approfondito scrutinio delle ordinanze di rimessione, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del complessivo quadro normativo, perduri la rilevanza delle questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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