Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/2005

Corte cost., ord. 21 aprile 2005, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
165/2005
Data di deposito
21 aprile 2005
Data di decisione
7 aprile 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-ter, decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002
  • legge n. 27 del 21 febbraio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29362

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nella parte in cui dispone l'abrogazione, con efficacia retroattiva (dal 1° gennaio 2003), dell'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, - il quale prevede la definizione agevolata dei versamenti relativi alla imposta sulle scommesse - anche per l'ipotesi in cui il contribuente abbia tempestivamente provveduto a perfezionare l'agevolazione prevista dalla norma abrogata, anteriormente all'abrogazione di questa, con riferimento agli artt. 3, 41, 53 e 97 della Costituzione, a causa dell’asserita irragionevolezza, nonché della lesione dei principi dell’affidamento e della libertà di impresa, dei principi in materia tributaria e di quelli di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Ed invero, il quadro normativo di settore è stato parzialmente modificato sia dall'art. 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed entrato in vigore il 26 novembre 2003 (successivamente, perciò, all'ordinanza di rimessione registrata al n. 323 del 2004), sia dall'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entrato in vigore l'11 gennaio 2004 (successivamente, perciò, ad entrambe le ordinanze di rimessione). Pertanto, in via del tutto preliminare ad ogni più approfondito scrutinio delle ordinanze di rimessione, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del complessivo quadro normativo, perduri la rilevanza delle questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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