Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2005
Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, legge n. 48 del 13 febbraio 2001
- art. 123, bis in combinato disposto, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 29344
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il quale detta una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. Ed invero, successivamente alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale, tra l'altro, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi il comma 3-bis. In virtù di tale sopravvenuta disciplina – applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi – tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche. Pertanto, alla luce dell’indicato 'ius superveniens', gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da essi sollevate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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