Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/2005

Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
156/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29343

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nella parte in cui qualifica gli impianti di teleradiocomunicazioni come infrastrutture strategiche e di interesse nazionale e ne consente la realizzazione in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad altre disposizioni di legge o di regolamento, per l’asserita violazione degli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, a causa della irragionevolezza, della lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, di tutela dell’ambiente, di ordinamento della comunicazione e di tutela della salute. Invero, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 303 del 2003, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Sempre in data successiva alle ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2004, n. 5, che hanno, tra l'altro, ridisciplinato il settore relativo alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo censurato e dello 'ius superveniens', gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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