Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/2005

Corte cost., ord. 6 aprile 2005, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
139/2005
Data di deposito
6 aprile 2005
Data di decisione
24 marzo 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29310

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’ordinanza di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. - Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.

Massima n. 29311

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. - Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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