Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/2005
Corte cost., ord. 6 aprile 2005, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/2005
- Data di deposito
- 6 aprile 2005
- Data di decisione
- 24 marzo 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 172, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 172, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 126, bis aggiunto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, come modificati, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 32, comma 2, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 29, comma 2, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
Massime
Massima n. 29310
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’ordinanza di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. - Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
Massima n. 29311
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all‘art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un sistema sanzionatorio differenziato per fattispecie essenzialmente diverse. L’ ordinanze di rimessione, infatti, è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e non contiene una idonea descrizione della fattispecie concreta, presentando, altresì, una motivazione gravemente insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. - Ordinanze citate, 'ex plurimis', nn. 393, 391, 262, 194, 51/2004 e 141/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis (aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9) del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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