Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
NEPPI MODONA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:125

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29292

E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti. - Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.

Massima n. 29293

E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si rivela del tutto improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto. Ed invero, per un verso, la natura di procedimento speciale che caratterizza quel giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario; per altro verso, la stessa distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione. - Sulla distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, in riferimento alla sede dibattimentale, v. le citate sentenze n. 315/1990 e n. 18/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Guido NEPPI MODONA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze