Corte costituzionale
Ordinanza n. 125/2005
Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 125/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- NEPPI MODONA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:125
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29292
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il requisito della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nella specie assolutamente carente, non può essere sostituito, o integrato, dal mero rinvio 'per relationem' ad altri atti. - Sui necessari caratteri di autosufficienza della parte motiva dell’ordinanza di rimessione, v. citata ordinanza n. 59/2004.
Massima n. 29293
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio. Infatti il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si rivela del tutto improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto. Ed invero, per un verso, la natura di procedimento speciale che caratterizza quel giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario; per altro verso, la stessa distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione. - Sulla distinzione concettuale tra imputato contumace ed imputato assente, in riferimento alla sede dibattimentale, v. le citate sentenze n. 315/1990 e n. 18/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Guido NEPPI MODONA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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