Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
123/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 29290

E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Infatti il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non fornisce un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione; resta perciò assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l'esame del merito. - In tema di insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, v. le citate ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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