Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2005
Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 29290
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Infatti il rimettente omette di descrivere compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non fornisce un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione; resta perciò assorbita ogni altra ragione di inammissibilità e conseguentemente precluso l'esame del merito. - In tema di insufficiente motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, v. le citate ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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