Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/2005

Corte cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1/2005
Data di deposito
11 gennaio 2005
Data di decisione
10 gennaio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 12, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29038

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni 'in itinere' in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”, la questione risulta sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, equiparazione che deve invece essere esclusa alla luce di un’interpretazione adeguatrice che tenga conto del suindicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro. - Sull’esposizione al rischio quale presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. la citata sentenza n. 171/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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