Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2004
Corte cost., sent. 9 marzo 2004, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2004
- Data di deposito
- 9 marzo 2004
- Data di decisione
- 26 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
- legge n. 482 del 17 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 28329
I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratio’ nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze