Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2004

Corte cost., sent. 9 marzo 2004, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2004
Data di deposito
9 marzo 2004
Data di decisione
26 febbraio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
  • legge n. 482 del 17 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 28329

I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratio’ nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze