Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione Basilicata n. 10 del 31 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28354
L'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2002, estendendo anche al personale non più in servizio il beneficio previsto dalla legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n. 5, che ha riconosciuto (secondo quanto disposto dalla legge n. 219/1981 e dalla legge n. 730 del 1986 per le amministrazioni che si erano avvalse di personale convenzionato per le esigenze degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981), ai fini contributivi, la piena equiparazione al lavoro subordinato della prestazione lavorativa svolta dal personale regionale anteriormente all’immissione nei ruoli regionali, non ha disciplinato la materia “previdenza sociale” di esclusiva spettanza statale poiché è da tale equiparazione che discendono, quale conseguenza necessitata, gli effetti previdenziali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
Massima n. 28355
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 che stabilisce, per i lavoratori assunti con le modalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli in quanto il ricorso governativo non indica la situazione giuridica assunta come ‘tertium comparationis’ né spiega le ragioni per le quali la prevista equiparazione delle prestazioni lavorative incida sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della predetta legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze