Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge della Regione Puglia n. 18 del 31 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28321
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, che prevede che “in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferiti dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi di sostituzione dell’ente locale inadempiente”, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione. - Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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