Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 10, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 24, comma 1, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 24, comma 2, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 24, comma 4, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 6, comma 3, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 9, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
- art. 24, comma 3, legge della Regione Toscana n. 29 del 26 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28318
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, dell’art. 10 e dell’art. 24, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tanto il ricorso, quanto la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri che autorizza l’impugnazione della legge, infatti, fanno esclusivo riferimento alla disciplina dei poteri sostitutivi regionali dei quali si contesta il contrasto con l’invocata riserva di competenza statale in materia, mentre le disposizioni impugnate non contengono alcuna disciplina in materia di poteri sostitutivi, pertanto, la loro impugnazione non risulta sorretta dai motivi di ricorso.
Massima n. 28319
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, dell’art. 9 e dell’art. 24, comma 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione. - Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, dell'art. 10 e dell'art. 24, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, recante “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), e successive modificazioni”, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, dell'art. 9 e dell'art. 24, comma 3, della predetta legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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