Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge della Regione Puglia n. 2 del 31 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28316
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2, sollevata in riferimento all’art. 114 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che la Costituzione non esaurisce, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo straordinario, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela di interessi ivi indicati, nondimeno, non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Nel caso di specie, tuttavia, mancano le prescrizioni in precedenza indicate come necessarie perché possa essere legittimamente raffigurato un potere sostitutivo regionale in relazione ad un’attività attribuita ad enti locali: in particolare, non viene determinata in alcun modo la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione; non viene individuato l’organo regionale competente; non viene disciplinata la procedura di esercizio di tali poteri, né viene previsto alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente. - Sentenze citate: n. 104/1973; sull’assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, cfr. sentenza n. 43/2004; sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’‘an’ cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 416/1995; 53/2003.
Massima n. 28317
Alla luce dell’art. 120 della Costituzione possono essere configurati, oltre al potere sostitutivo “straordinario” ed “aggiuntivo” attribuito al Governo, per emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, anche altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni, o di altri enti territoriali. Tali interventi, tuttavia, costituendo una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, debbono rispettare condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. - Sull’assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, cfr. sentenza n. 43/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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