Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2004
Corte cost., sent. 27 gennaio 2004, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2004
- Data di deposito
- 27 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 34, comma 8, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 43, comma 9, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 51, comma 3, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 54, comma 2, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 60, comma 3, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 90, comma 1, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
- art. 91, comma 8, legge della Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28310
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nei confronti della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 e, precisamente, degli artt. 33, comma 3 (in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca); 34, comma 8; 43, comma 9 e 60, comma 3 (in tema di prezzi delle strutture ricettive alberghiere e degli stabilimenti balneari e di relative sanzioni); 51, comma 3 (in tema di collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo); 54, comma 2 (in tema di rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo); 90, comma 1 (in tema di svolgimento occasionale dell’attività di guida turistica), per difetto della determinazione governativa di impugnazione, non potendo esse ritenersi validamente ricomprese nella determinazione di impugnare l’intera legge. Tale determinazione, peraltro, date le caratteristiche della legge impugnata, risulterebbe comunque inammissibile per genericità.
Massima n. 28311
La Costituzione consente, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, che sia sempre possibile un intervento sostitutivo straordinario in capo al Governo per assicurare, comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni, la tutela di interessi essenziali. Nondimeno non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 8, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, che prevede l’intervento sostitutivo della Regione nel caso in cui il Comune ometta di provvedere, entro il termine fissato dalla stessa legge, ad adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dalla legge medesima e dalla programmazione regionale e provinciale in tema di complessi ricettivi all’aperto e di insediamenti turistico-ricettivi, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - Sentenze citate: sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’'an' cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 153/1986; 416/1995; 53/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, e 90, comma 1, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 8, della predetta legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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