Corte costituzionale
Sentenza n. 423/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 423/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 46, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 46, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 46, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 46, comma 6, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 3, comma 101, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 21, comma 6, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 7, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 3, comma 116, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 3, comma 117, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 159, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28980
Le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via principale, dell’art. 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 21, comma 6 e parte del comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e degli artt. 3, commi 101, 116 e 117, nonché 4, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vanno, per ragioni di omogeneità di materia, trattate, e decise con la medesima sentenza, separatamente rispetto alle diverse e ulteriori questioni aventi ad oggetto altre disposizioni delle stesse leggi, proposte con i medesimi ricorsi, la decisione delle quali viene riservata a separate pronunce.
Massima n. 28981
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Cost., dell'art. 46, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevede che le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Mancano, infatti, nei ricorsi i requisiti argomentativi minimi che l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale deve contenere, in difetto di prospettazione di specifiche censure che abbiano ad oggetto le disposizioni inserite nel comma stesso, non rilevando la successiva specificazione in memoria, per la prima volta, dei motivi di censura. - Sui requisiti argomentativi minimi dell’atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale, cfr., 'ex multis', sentenza n. 176/2004.
Massima n. 28982
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 46, comma 2, salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione 'in parte qua', riportata avanti, della legge n. 289 del 2002, che prevede, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico di esso, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostengo delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità. La previsione concernente l'integrale e prioritario finanziamento degli interventi relativi a diritti soggettivi va, infatti, interpretata nel senso che essa si riferisca esclusivamente al settore delle prestazioni previdenziali e, dunque, ad ambiti di competenza non regionale, in quanto riconducibili alla materia «previdenza sociale» di competenza statale 'ex' art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.
Massima n. 28983
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che prevede, con riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico di esso, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostengo delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità, limitatamente alle parole «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». La disposizione, infatti, non determina alcun livello di prestazione, pone un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, in contrasto con i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale. - Sull’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in base al nuovo testo dell’art. 119 Cost., sentenze n. 320, 49, 37 e 16/2004 e n. 370/2003; sull’attuazione del nuovo disegno costituzionale e sulla disciplina transitoria, sentenze n. 37/2004 e nn. 320 e 241/2004. - Esclusione per il legislatore statale, nel nuovo sistema delineato dall’art. 119 Cost., con la riforma del Titolo V, di finanziamenti a destinazione vincolata, da assegnare alle Regioni, per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale: cfr. sentenze nn. 370, 88/2003 e n. 282/2002; nn. 16, 49, 308 e 320/2004.
Massima n. 28984
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dell'art. 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non ha previsto che la «misura complessiva» del Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinata con il coinvolgimento delle Regioni, necessario per assicurare «una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimale», in quanto, nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo per il finanziamento della spesa sociale, non è configurabile – «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» anche solo «nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001» – un diretto coinvolgimento delle Regioni, spettando in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale, né essendo configurabile, in sede di predisposizione e di approvazione dell'annuale legge finanziaria o di altri atti legislativi incidenti sulla formazione o sull'assestamento del bilancio dello Stato, il formale coinvolgimento delle Regioni, coinvolgimento che, in ossequio al principio di leale collaborazione, deve invece essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000. - Sulla “perdurante assenza di una trasformazione” dei procedimenti legislativi del Parlamento nazionale nel senso previsto dall’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, cfr. sentenza n. 6/2004.
Massima n. 28985
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 46, comma 5, della legge n. 289 del 2002 – che stabilisce che «in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1» -, nella parte in cui fissa un termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari, ritenuto eccessivamente gravoso per le Regioni e dunque in violazione dell'autonomia finanziaria di esse. Tale termine è infatti congruo al fine di consentire le attività programmatorie e gestionali delle Regioni e non si traduce in una violazione dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse, rispondendo all'esigenza di assicurare che le risorse non tempestivamente utilizzate siano rese nuovamente disponibili per gli scopi che la normativa si propone di raggiungere, ed essendo sufficiente, per evitare la revoca dei finanziamenti, che intervenga l'atto di impegno della spesa, sicché è a tale momento che deve essere riferito il mancato utilizzo delle risorse.
Massima n. 28986
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 6, della legge n. 289 del 2002, che assegna alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia un contributo annuo di 260.000 euro per il triennio 2003-2005, per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di 'handicap' e agli anziani non autosufficienti, disponendo che per il relativo onere si provveda a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. La Federazione dei maestri del lavoro d'Italia è, infatti, un ente privato che svolge attività incidente, per profili diversi, su materie e funzioni di competenza regionale, sicché non è consentito al legislatore statale dettare specifiche disposizioni con le quali si conferiscono contributi potenzialmente incidenti su politiche pubbliche regionali, atteso che «le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per loro erogazione»: il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze. - Sulla configurabilità, alla stregua del riparto di competenze delineato dall’art. 117 Cost., di interventi finanziari statali destinati a soggetti privati, cfr. sentenza n. 320/2004.
Massima n. 28987
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo il quale nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro - limitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», e cioè per l'attribuzione «alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie». La disposizione, infatti, essendo relativa a contributi per la iscrizione a scuole paritarie, incide sulla materia dell' “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.: già prima della riforma del Titolo V l'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali», nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie, sicché, vertendosi in ambiti in cui le funzioni in parola non spettano allo Stato, non sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione, con il limite che la particolare rilevanza della misura – che richiede continuità di erogazione, in relazione ai diritti costituzionali implicati – giustifica «che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti». - Sul conferimento alle Regioni, ad opera dell'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998, delle funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali, sentenza n. 177/2004; sulla “implausibilità” che il legislatore costituzionale della riforma del Titolo V abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del d. lgs. n. 112 del 1998, sentenza n. 13/2004. - Sulla necessità che, in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che prevedano finanziamenti, ove le misure richiedano continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, “restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”, cfr. sentenza n. 370/2003.
Massima n. 28988
E’ costituzionalmente illegittimo il detto art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro», atteso che il «reddito di ultima istanza», essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia “servizi sociali” di competenza legislativa delle Regioni, senza che possa ritenersi che l'oggetto della disciplina attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle», ma ha, al contrario, rimesso all'iniziativa legislativa delle singole Regioni l'istituzione della misura, ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l'istituto: dettata, com’è, in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, la norma viola gli artt. 117 e 119 Cost. nel prevedere un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale. - Sull’ambito della materia dei servizi sociali, cfr. sentenza n. 287/2004. - Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 'ex' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., vedi sentenza n. 282/2002.
Massima n. 28989
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 3, comma 101, salvo quanto disposto 'supra', della legge n. 350 del 2003, per avere lo Stato disposto unilateralmente del Fondo, scorporando alcuni cospicui finanziamenti, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le Regioni, atteso che la “gestione” unilaterale del Fondo rientra nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, mentre, in ordine allo “scorporo”, nulla vieta che lo Stato nella stessa legge finanziaria moduli gli stanziamenti attraverso una pluralità di disposizioni in cui l'una integri l'altra, senza con ciò incidere in senso peggiorativo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost. - L’intervento del legislatore statale nelle more del processo di attuazione del “nuovo” art. 119 Cost., sentenze nn. 320 e n. 37/2004.
Massima n. 28990
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003, che prevede per l'anno 2004 l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in misura pari a 232 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie, limitatamente all'inciso «per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie», in quanto stabilisce una finalità specificamente vincolata di impiego delle somme così stanziate.
Massima n. 28991
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 21, comma 6, salvo quanto disposto 'supra', e, in parte, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, che prevedono per l'anno 2004 l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in misura pari a 232 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie e i mezzi di copertura della relativa spesa, in quanto tali previsioni non incidono in alcun modo sull'autonomia finanziaria delle Regioni.
Massima n. 28992
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003, che ha integrato quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, prevedendo (comma 116) che «l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità: a) politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di 'handicap', per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro», e (comma 117) che «gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni». Infatti, la previsione degli interventi di cui alle disposizioni del comma 116, non costituendo determinazione di “livelli essenziali delle prestazioni” cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., viola le competenze regionali concernenti i “servizi sociali” e l'“istruzione”: tali disposizioni, stabilendo con quali finalità debba essere utilizzato l'incremento del Fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, pongono precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni e non sono, dunque, conformi al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Cost.; il venir meno del vincolo di scopo comporta che le suddette somme dovranno confluire nei bilanci regionali in maniera “indistinta” e potranno, pertanto, essere impiegate dalle Regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale.
Massima n. 28993
E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale «per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica», rinviando la determinazione delle misure dei contributi, della tipologia degli interventi ammessi e dei destinatari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (mentre l'art. 3, comma 101, fornisce in parte copertura alla suddetta spesa attraverso il prelievo delle relative risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali). Premesso che, se prima della riforma del Titolo V la Costituzione non assegnava esplicitamente nessun ruolo alle Regioni nel settore, nella riscrittura del testo dell'art. 117 Cost. la ricerca scientifica – costituente non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 Cost.), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati - è stata inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente, deve anzitutto ritenersi che un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», secondo l’art. 33, sesto comma, Cost., norma che ha previsto una “riserva di legge” statale comprendente anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati; infine, il legislatore statale può sempre nei casi in cui, al di fuori degli ambiti sopra indicati, sussista la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini. In tale quadro, le disposizioni censurate vanno interpretate nel senso che sono finalizzate a sostenere e potenziare esclusivamente quell'attività di ricerca scientifica in relazione alla quale è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale, con la conseguenza che esse, così interpretate, non determinino alcun 'vulnus' a competenze regionali. - Sul ruolo delle Regioni in materia di ricerca scientifica prima della riforma del Titolo V, cfr. sentenze n. 569/2000 e n. 134/1997. - La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto, sentenze n. 259/2004 e n. 407/2002; nella “materia” lo Stato ha competenza legislativa nell’ambito di precisi limiti, sentenze n. 569/2000, n. 6/2004 e 303/2003.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) proposte dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della predetta legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle parole «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità», nonché dell'art. 46, comma 6, della medesima legge;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», nonché alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, limitatamente all'inciso «per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie»;
d) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003;
e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 2, salvo quanto disposto nel precedente capo a), 3 e 5 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003);
f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, salvo quanto disposto nel precedente capo b), della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 33 del 2004);
g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 6, salvo quanto disposto nel precedente capo c), e, in parte, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 13 del 2004);
h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 33 del 2004);
i) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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