Corte costituzionale

Sentenza n. 414/2004

Corte cost., sent. 23 dicembre 2004, n. 414

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
414/2004
Data di deposito
23 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:414

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 72, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 72, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 72, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28967

Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene separata dalle altre aventi ad oggetto ulteriori disposizioni della medesima legge, sollevate con il medesimo ricorso, la decisione delle quali viene riservata a separate pronunce.

Massima n. 28968

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a tenore dei quali le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa, sono attribuiti, sulla base dei principi indicati al comma 2, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, con «decreti interministeriali di natura non regolamentare», che, al fine di assicurare la continuità delle concessioni, dovranno essere emanati nei sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, ovvero, in caso di loro mancata adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La lamentata lesione delle competenze regionali, rappresentata dall'intervento finanziario diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza statale, non è infatti imputabile alla normativa impugnata, ma piuttosto eventualmente riconducibile alle diverse disposizioni di legge in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, di somme «aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti», essendo tale destinazione imposta alle somme che la Regione ricorrente ritiene contrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri costituzionali evocati, laddove le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare la gestione di quelle somme secondo modalità coerenti con la loro preesistente natura di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza arrecare, di per sé, alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale.

Massima n. 28969

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale, ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui allo stesso art. 72 costituiscono norme di principio e di coordinamento, sicché gli enti interessati provvedono ad adeguare ad esse i propri interventi. Le disposizioni dell’art. 72 vincolanti per le Regioni - secondo la più corretta lettura dei commi precedenti la disposizione impugnata, quelle di cui al comma 2 relative: a) all'ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso; b) alla decorrenza e durata massima del piano di rimborso; c) alla misura minima del tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate -, indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, dirette come sono a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti, sono norme aventi finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e intese, dunque, ad incidere sulla finanza regionale: ed il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, Cost., più che una materia è una funzione spettante, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, allo Stato; ciò non esclude nondimeno, ed in tal senso va letto il richiamo alla competenza concorrente di cui alla norma costituzionale, che il coordinamento incidente sulla spesa regionale debba limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima, il che è appunto dato di ravvisare nella specie, ponendo la norma impugnata esclusivamente limiti massimi all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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