Corte costituzionale
Sentenza n. 413/2004
Corte cost., sent. 23 dicembre 2004, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 413/2004
- Data di deposito
- 23 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:413
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28966
E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbe che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche «in caso di archiviazione per morte del reo», qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ove si consideri, infatti, alla luce dei principi posti dagli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi 'a posteriori' comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, se non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento: la disposizione censurata va dunque va interpretata nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per 'morte del reo', qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato. - Sull’ambito di applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., cfr. le sentenze n. 310/1996, n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003, nn. 230 e 231/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze