Corte costituzionale

Sentenza n. 413/2004

Corte cost., sent. 23 dicembre 2004, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
413/2004
Data di deposito
23 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:413

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28966

E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbe che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche «in caso di archiviazione per morte del reo», qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ove si consideri, infatti, alla luce dei principi posti dagli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi 'a posteriori' comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, se non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento: la disposizione censurata va dunque va interpretata nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per 'morte del reo', qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato. - Sull’ambito di applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., cfr. le sentenze n. 310/1996, n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003, nn. 230 e 231/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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