Corte costituzionale

Sentenza n. 388/2004

Corte cost., sent. 15 dicembre 2004, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
388/2004
Data di deposito
15 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:388

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
  • art. 9, legge n. 3 del 16 gennaio 2003
  • art. 7, legge n. 3 del 16 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28930

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale che investono la medesima norma (art. 7 della legge n. 3 del 2003) ovvero norme attinenti a materia contigue (artt. 4 e 9) vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi, relativamente ad altre norme della stessa legge.

Massima n. 28931

La circostanza che la parte precettiva della disposizione impugnata si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli “enti pubblici non economici”, esclude che in tale locuzione possano essere ricomprese le Regioni, con la conseguenza della completa estraneità delle Regioni a quanto da detta norma disposto. Del pari deve escludersi una indebita ingerenza della legislazione statale in materia ad essa inibita, poiché la disciplina in tema di “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, esplicitamente dispone che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, degli artt. 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispongono, rispettivamente, la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di un piano annuale di formazione del personale secondo modalità dettagliate, nonché che gli stessi piani siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4) e detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici (art. 9).

Massima n. 28932

La norma impugnata, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio in materia di tutela del lavoro, promuove condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e rimuove ostacoli all’esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale. Essa, infatti, si ispira ai principi stabiliti dall’art. 34 della stessa legge, secondo cui il personale in esubero presso le pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni e “le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto in apposito elenco”, e, dando concreta attuazione a tali principi, descrive puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità, con una disciplina puntuale, necessariamente di competenza dello Stato con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che: “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1). La presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, provvedono entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative (comma 2). Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 4).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, e riservata ad altre pronunce la decisione delle questioni sollevate dai ricorsi n. 28, n. 29, n. 31 e n. 32 del 2003 relativamente a norme diverse dagli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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