Corte costituzionale

Sentenza n. 376/2004

Corte cost., sent. 6 dicembre 2004, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/2004
Data di deposito
6 dicembre 2004
Data di decisione
29 novembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:376

Norme oggetto del giudizio

  • disegno di legge n. 702, delibera legislativa Regione Siciliana del 13 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28894

Premesso che il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale, sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti e premesso, altresì, che per costante insegnamento della Corte costituzionale, i principi di ragionevolezza e di non contrasto con altri valori costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, di talché l’asserita “distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica… per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva” non determina di per sé l’illegittimità costituzionale, costituendone soltanto un indice. Ne consegue che nella specie, la distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica non può desumersi dal ricorso, il quale non fornisce elementi di sorta a sostegno della invocata illegittimità costituzionale né in relazione al profilo di irragionevolezza né all’intento di incidere illegittimamente su un contenzioso pendente; a tale ultimo proposito, peraltro, va rilevato che l’incidenza sui rapporti pendenti è un effetto insito nel fenomeno di interpretazione autentica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, del disegno di legge n. 702, dal titolo “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003. - Circa i limiti della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva V. sentenze nn. 36/1985 e 123/1988; nonché nn. 374/2002, 229/1999, 419/2000 e ordinanza n. 263/2002. - Altre sentenze citate nn. 155/1990 e 307/1994, 23/1967, 525/2000 e 26/2003, n. 306/2003; 46/1965. - Sui requisiti di eleggibilità v. sentenza n. 46/1965; conformi 'ex plurimis': sentenze nn. 166/1972, 5/1978, 344/1993, 141/1996, 306/ 2003. - Su una tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell’elettorato passivo v. sentenze nn. 438/1994, 162/1995, 276/1997, 306/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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