Corte costituzionale
Sentenza n. 376/2004
Corte cost., sent. 6 dicembre 2004, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/2004
- Data di deposito
- 6 dicembre 2004
- Data di decisione
- 29 novembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:376
Norme oggetto del giudizio
- disegno di legge n. 702, delibera legislativa Regione Siciliana del 13 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28894
Premesso che il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale, sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti e premesso, altresì, che per costante insegnamento della Corte costituzionale, i principi di ragionevolezza e di non contrasto con altri valori costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, di talché l’asserita “distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica… per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva” non determina di per sé l’illegittimità costituzionale, costituendone soltanto un indice. Ne consegue che nella specie, la distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica non può desumersi dal ricorso, il quale non fornisce elementi di sorta a sostegno della invocata illegittimità costituzionale né in relazione al profilo di irragionevolezza né all’intento di incidere illegittimamente su un contenzioso pendente; a tale ultimo proposito, peraltro, va rilevato che l’incidenza sui rapporti pendenti è un effetto insito nel fenomeno di interpretazione autentica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, del disegno di legge n. 702, dal titolo “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003. - Circa i limiti della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva V. sentenze nn. 36/1985 e 123/1988; nonché nn. 374/2002, 229/1999, 419/2000 e ordinanza n. 263/2002. - Altre sentenze citate nn. 155/1990 e 307/1994, 23/1967, 525/2000 e 26/2003, n. 306/2003; 46/1965. - Sui requisiti di eleggibilità v. sentenza n. 46/1965; conformi 'ex plurimis': sentenze nn. 166/1972, 5/1978, 344/1993, 141/1996, 306/ 2003. - Su una tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell’elettorato passivo v. sentenze nn. 438/1994, 162/1995, 276/1997, 306/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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