Corte costituzionale

Sentenza n. 340/2004

Corte cost., sent. 12 novembre 2004, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/2004
Data di deposito
12 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lettera b), legge n. 124 del 3 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28841

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 1999 – che detta disposizioni in materia di requisiti per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di personale scolastico -, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Infatti, quanto alla ritenuta sperequazione tra docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, manca il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione e, quanto alla dedotta disparità di trattamento che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti. - Sulla insindacabilità della discrezionalità del legislatore quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, v. citate sentenze n. 136 e n. 35/2004, n. 208/2002 e ordinanza n. 168/2001. - In tema di raffronto di due realtà scolastiche quali le scuole superiori e accademie e conservatori e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari, v. citate sentenze n. 136/2004, n. 232/1991 e n. 343/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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