Corte costituzionale

Sentenza n. 34/2004

Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Calabria n. 4 del 8 gennaio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28281

Reiezione della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, per assoluta genericità della censura relativa all'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2002, n. 4, in quanto la censura stessa, seppure succintamente motivata, non lascia dubbi sull'oggetto della contestazione.

Massima n. 28282

La censura sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per asserita violazione da parte della Regione del precetto che vincola il legislatore al rispetto della Costituzione, è sostanzialmente priva di autonomia, sicché il suo vaglio di costituzionalità si risolve nella valutazione degli altri parametri invocati.

Massima n. 28283

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 là dove autorizza l'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" a coprire l'aumento di organico di cinque posti di biologo e due posti di medico mediante un concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di taluni progetti di ricerca attivati presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il Centro di microcitemia della predetta Azienda ospedaliera e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Infatti, la previsione costituzionale del concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, può subire deroghe solo in presenza di peculiari ragioni giustificatrici ed in particolare, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso. Nel caso in esame, se nulla può obiettarsi in ordine all'esigenza del consolidamento delle professionalità acquisite e pertanto in relazione all'aumento di organico, deve, invece, ritenersi che, stante l'esistenza, sul piano nazionale, di più centri e laboratori, nonché di ricercatori per lo studio delle patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei suddetti "borsisti" sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. - Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze n. 194/2002, n. 1/1999, n. 333/1993, n. 453/1990 e n. 81/1983. - Sul rispetto della regola del pubblico concorso solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, v, citata, sentenza n. 194/2002. - Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. rinvio a sentenza n. 141/1999. - Sulle procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato, ritenute legittime solo in peculiari ipotesi, v, richiamate, sentenze n. 228/1997, n. 477/1995 e ordinanza n. 517/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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