Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2004

Corte cost., sent. 10 novembre 2004, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/2004
Data di deposito
10 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:335

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28835

E’ da respingere l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, posto che il problema dell’interpretazione dell’art. 653, primo comma, cod. proc. civ. su cui essa si fonda – e cioè se, in caso di rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo sia costituito dal decreto ingiuntivo (come sostiene, sulla base della lettera della norma, la giurisprudenza prevalente) ovvero dalla sentenza (come ritiene la dottrina maggioritaria) – non riveste rilievo di sorta nel presente giudizio una volta che si convenga, con l’unanime dottrina e giurisprudenza, che è la sentenza di rigetto dell’opposizione – senza necessità, dopo la riforma dell’art. 282 cod. proc. civ., che sia dichiarata provvisoriamente esecutiva – a consentire al creditore opposto di procedere esecutivamente (si utilizzi come titolo esecutivo il decreto ovvero la sentenza stessa) nei confronti dell’ingiunto.

Massima n. 28836

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall’appello – ma non anche quella non ancora appellata – dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola – ricavabile dall’esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce – secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensu') ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell’appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina – che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale – del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell’art. 24 Cost. - Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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