Corte costituzionale
Sentenza n. 315/2004
Corte cost., sent. 28 ottobre 2004, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/2004
- Data di deposito
- 28 ottobre 2004
- Data di decisione
- 25 ottobre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, secondo periodo, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 14, comma 2, terzo periodo, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 3, legge n. 567 del 12 giugno 1962
Parametri
Massime
Massima n. 28805
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale disposizione, infatti, nel dettare i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto di fondi rustici riguardanti i territori del catasto derivante dall’'ex' catasto austro-ungarico, fa riferimento ad meccanismo di determinazione dell’equo canone – fondato sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, a loro volta formate prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge n. 589 del 1939 – che ha perso ormai qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione; inoltre, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (sentenza n. 318 del 2002), il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall’'ex' catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa legge, dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.
Massima n. 28806
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione. – Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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