Corte costituzionale
Sentenza n. 307/2004
Corte cost., sent. 21 ottobre 2004, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/2004
- Data di deposito
- 21 ottobre 2004
- Data di decisione
- 13 ottobre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 4, comma 9, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 4, comma 10, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28792
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restando riservata a separato giudizio la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte con i medesimi ricorsi, nei confronti di altre disposizioni delle leggi n. 289 del 2002 e n. 350 del 2003.
Massima n. 28793
L’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, istitutivi di fondi speciali destinati ad incentivare l’acquisto e l’utilizzo di 'personal computer' da parte di giovani o di soggetti aventi determinati requisiti reddituali, mediante l’erogazione di contributi economici, integrano degli interventi che, non risultando invasivi di competenze legislative regionali, corrispondono a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione; d’altro canto la provvista destinata ad alimentare i due fondi contemplati dalle disposizioni oggetto di censura è costituita dalle residue disponibilità di un fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a garanzia dei crediti al consumo erogati dalle banche nel quadro di un precedente programma di incentivazione della diffusione fra i giovani delle tecnologie informatiche, restando così esclusa qualsiasi riduzione della ordinaria provvista finanziaria destinata alle Regioni. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. – Sulla possibilità che gli interessi regionali - nel contesto del previgente titolo V - non si esauriscano in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, v. le richiamate sentenze n. 276/1991, n. 348/1990, n. 829 e n. 562/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con i due ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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