Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2004

Corte cost., sent. 23 gennaio 2004, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2004
Data di deposito
23 gennaio 2004
Data di decisione
13 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • legge n. 37 del 28 febbraio 1990
  • art. 5, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • art. 1, comma 1, legge n. 21 del 23 gennaio 1991
  • art. 2, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 3, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 4, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 1, legge n. 216 del 6 marzo 1992

Parametri

Massime

Massima n. 28274

In tema di perdurante adeguatezza dei trattamenti pensionistici nel settore del pubblico impiego l’integrazione anche economica tramite interventi a carico della finanza pubblica appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo nel quale è anzitutto il trattamento pensionistico ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari. In assenza di un principio costituzionale, che assicuri l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, spetta al legislatore individuare modalità per garantire un trattamento pensionistico adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta sulla base di un "ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, tenendo conto della attuale disponibilità delle risorse finanziarie ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Il legislatore nazionale, dopo aver cercato di garantire un collegamento delle pensioni relative al settore del pubblico impiego alla dinamica retributiva e, successivamente, aver configurato un meccanismo di perequazione automatica per consentire l'adeguamento periodico delle pensioni di tutte le diverse categorie del pubblico impiego agli incrementi stipendiali intervenuti, secondo un indice da concordare tra il Governo e le parti sindacali, ha svincolato, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, i trattamenti pensionistici dall'andamento delle successive retribuzioni e cercato di salvaguardarne nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza attraverso il solo meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita. Tale meccanismo risulta coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico sia con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti. Rimane, comunque fermo che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in quanto la lamentata mancata estensione degli aumenti stipendiali per il personale in servizio al personale già in quiescenza non contrasta di per sé con l'art. 3 della Costituzione, essendo giustificata dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, né risulta un irragionevole divario tra stipendio e pensioni in violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione poiché il giudice rimettente non ha preso in considerazione il meccanismo di adeguamento al costo della vita. - Sull’adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, v., citate, sentenze n. 409/1995, n. 96/1991, n. 501/1988. - Sul bilanciamento di valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. rinvio a sentenze n. 119/1991, n. 457/1998, n. 226/1993, ordinanza n. 531/2002. - Sulla verifica della inidoneità del meccanismo prescelto dal legislatore per assicurare la sufficienza della pensione al lavoratore e alla sua famiglia, v. sentenze, citate, n. 409/1995, n. 226/1993. - Sulla irragionevolezza di una fattispecie legislativa concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico collegata alla retribuzione nel settore del pubblico impiego, v., citata, sentenza n. 1/1991. - Sull’adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita nel rispetto dei principi costituzionali di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni, v. ordinanze n. 241/2002, n. 439/2001, n. 254/2001. - Sul trattamento economico goduto durante il rapporto di servizio e i diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, v., citate, ordinanza n. 162/2003, sentenza n. 180/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; degli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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