Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2004
Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 6, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 7, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- legge n. 326 del 24 novembre 2003
- art. 21, comma 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 2, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 3, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 4, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 5, convertito con modificazioni, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 21, comma 5, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28757
Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di disposizioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, diverse da quelle di cui all'art. 21.
Massima n. 28758
La Regione che ritenga lese le proprie competenze da un decreto legge può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale avverso il decreto stesso, con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge, oppure può riservare la propria impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata con il decreto legge, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità dello stesso e così rinnovando la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere della Regione; deve pertanto essere disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa dello Stato, in ordine alla dedotta intempestività del ricorso, per avvenuta decorrenza del termine di impugnazione del decreto-legge, ancorché il ricorso stesso sia stato proposto tempestivamente nei confronti della legge di conversione. – Sulla tempestività del ricorso diretto contro la legge di conversione di un decreto legge, citata la sentenza n. 25/1996.
Massima n. 28759
La questione relativa al comma 6 e, parzialmente, al successivo comma 7 dell'impugnato art. 21, con ordinanza di questa Corte del 10 giugno 2004, è stata rinviata, su accordo delle parti, all'udienza pubblica del 6 luglio 2004, per essere trattata congiuntamente, per connessione, con quella relativa ai commi 116 e 117 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, oggetto di separata impugnazione proposta dalla medesima Regione, e già fissata alla suddetta udienza.
Massima n. 28760
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. – Sui vizi deducibili da parte delle Regioni in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, citate le sentenze n. 4/2004, n. 274/2003 e n. 373/1997.
Massima n. 28761
La provvidenza temporanea, di carattere indennitario, disposta a favore delle donne, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia – in relazione alla nascita del secondo o ulteriore figlio, o all'adozione di un figlio –, senza che assumano alcun rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di situazioni di bisogno, disagio o semplice difficoltà, non rientra nel 'genus' delle prestazioni ricadenti nell'ambito dei servizi sociali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. – Sul regime giuridico delle provvidenze a favore della maternità, citate le sentenze n. 197/2002 e n. 405/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qui non espressamente esaminate;
riservata ogni decisione sulla questione relativa all'art. 21, comma 6 e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, commi da 1 a 5, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del già menzionato art. 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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