Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2004

Corte cost., sent. 22 luglio 2004, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 3, comma 49, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28680

Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.

Massima n. 28681

Le norme contenute nelle leggi finanziarie del 2003 e del 2004, che pongono vincoli ai comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali, al pari di quelle su cui questa Corte si è già pronunciata relative alla legge finanziaria del 2002, costituiscono legittimo esercizio del potere di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto “fissa(no) – in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per pretesa lesione della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di personale regionale e degli enti locali. - Sentenza citata n. 4/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 luglio 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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