Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2004
Corte cost., sent. 22 luglio 2004, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2004
- Data di deposito
- 22 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 3, comma 49, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28680
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28681
Le norme contenute nelle leggi finanziarie del 2003 e del 2004, che pongono vincoli ai comitati di settore in sede di deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto Regioni-autonomie locali, al pari di quelle su cui questa Corte si è già pronunciata relative alla legge finanziaria del 2002, costituiscono legittimo esercizio del potere di “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto “fissa(no) – in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria – principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, che rientrano nella competenza della legislazione statale”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per pretesa lesione della potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di personale regionale e degli enti locali. - Sentenza citata n. 4/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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